IL DECRETO “CURA ITALIA”

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali

1) il Governo estende su tutto il territorio nazionale e in favore di tutte le tipologie di datori di lavoro la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga) per i lavoratori dipendenti la cui attività è ridotta o sospesa a causa dell’emergenza sanitaria.
2) sono semplificate le procedure per la cassa integrazione ordinaria che può essere richiesta con la causale «emergenza covid-19»: il periodo riconosciuto fino a 9 settimane non viene conteggiato per i limiti di durata e viene neutralizzato per successive richieste (a nostro avviso tali previsioni valgono anche per la cisoa che è una forma di integrazione salariale ordinaria).
3) per i datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale (fis) – tra cui rientrano anche le associazioni di categoria e le imprese del settore terziario – l’assegno ordinario viene esteso a coloro che occupano in media da 5 a 15 dipendenti.
4) per i datori di lavoro e i lavoratori non coperti da forme di integrazione salariale ordinaria o dal fondo di integrazione salariale (ad es. datori di lavoro con meno di 5 dipendenti o lavoratori a tempo determinato), le regioni e province autonome hanno la possibilità di concedere dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per coprire la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane.
5) per quanto riguarda il settore agricolo:

  • per gli operai agricoli a tempo indeterminato (con almeno 180 giornate) e per gli impiegati agricoli si può accedere alla cisoa;
  • per gli operai agricoli a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato che non possono accedere alla cisoa, in forza alla data del 23 febbraio 2020, è possibile accedere alla cassa integrazione in deroga con le modalità e nei termini previsti dalle regioni e province autonome.

6) ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali inps (coltivatori diretti/iap, artigiani e commercianti) e agli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro nel 2019 è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020. Analoga indennità è riconosciuta ai professionisti e agli iscritti alla gestione separata inps. Tali indennità non sono tra loro cumulabili.

Proroghe

1) il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola relativa al 2019 è prorogato dal 31 marzo al 1 giugno 2020.

2) i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione naspi e dis-coll sono ampliati da 68 a 128 giorni.

3) è sospeso di diritto dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate dall’inps e dall’inail.

4) è inoltre sospesa l’attività dei comitati centrali e periferici inps.

Congedi

1) il decreto legge riconosce uno specifico congedo parentale indennizzato dall’inps per consentire ai lavoratori dipendenti e autonomi di accudire i figli fino a 12 anni in conseguenza della chiusura delle scuole. in alternativa è previsto un bonus per il servizio di baby-sitting (600 euro per i privati; 1000 per i lavoratori pubblici).

2) vengono altresì ampliati da 3 a 12 giorni al mese (limitatamente a marzo e aprile 2020) i congedi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 per i lavoratori disabili o per coloro che assistono disabili.

Sospensioni adempimenti e versamenti

1) per tutte le categorie di soggetti e su tutto il territorio nazionale, è stata disposta la proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza il 16 marzo 2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

2) per le imprese di tutti i settori, per gli artisti e i professionisti con ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, all’iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi inail.

3) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, fino al 30 aprile, già prevista per le imprese turistico-ricettive (tra cui rientra anche l’attività di alloggio svolta dalle aziende agrituristiche) viene estesa ad altre categorie di soggetti elencati dal decreto legge che svolgono attività bloccate o fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria.

4) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi per il lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

5) sono inoltre sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento degli agenti della riscossione e da avvisi di addebito relativi ai contributi inps.

Norme in materia di lavoro

1) ferme restando le semplificazioni introdotte dal d.p.c.m dell’8 marzo 2020 alla possibilità di accedere allo smart working, i lavoratori dipendenti disabili o che devono assistere familiari disabili hanno diritto al lavoro agile se compatibile con la mansione.

2) è riconosciuto un premio ai lavoratori pubblici e privati con reddito non superiore a 40.000 euro che prestino servizio nel mese di marzo 2020. il premio non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni di lavoro.

3) le imprese agricole possono utilizzare prestazioni occasionali a titolo gratuito da parte di parenti o affini fino al vi grado (in precedenza fino al iii).

4) il periodo in quarantena dei lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile nel periodo di comporto.

5) dalla data di entrata in vigore del decreto legge e per 60 giorni i datori di lavoro non possono licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo ed è preclusa la possibilità di avviare le procedure per i licenziamenti collettivi (quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio sono sospese per pari periodo).

L’INPS ha fornito una prima sintesi sulle principali misure previste dal decreto legge in attesa dell’emanazione delle circolari esplicative previste per i prossimi giorni:

In particolare, l’Istituto ha segnalato che le domande saranno rese disponibili entro la fine del mese di marzo e che le stesse potranno essere presentate telematicamente anche per il tramite di patronati, mediante i consueti canali messi a disposizione sul sito internet dell’Inps.