NOVITA’ “DECRETO CRISI UCRAINA” DL N. 21/2022: AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI

 

Il 21 marzo 2022 è stato pubblicato in GU il c.d. Decreto Crisi Ucraina, DL n. 21/2022, il quale ha introdotto misure agevolative finalizzate al contenimento dei costi dell’energia e del gas naturale.

In tale fase sono fornite esclusivamente le novità in maniera sintetica in quanto opportune precisazioni e dettagli saranno comunicati non appena disponibili.

 

CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ – Art. 3

È stato disposto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese diverse da quelle “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, nella misura pari al 12% delle spese sostenute per l’energia relative al II trimestre 2022 (acquisto e utilizzo). Si può beneficiare di tale agevolazione a condizione che i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019. Tale credito è utilizzabile in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022.

 

CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE – Art. 4

E’ stato previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici ossia diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5 DL n. 17/2022, pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022. Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. Tale credito è utilizzabile in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022.

 

INCREMENTO BONUS IMPRESE ENERGIVORE / A FORTE CONSUMO DI GAS – Art. 5

Per le imprese energivore e a forte consumo di gas (con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno e che operano in determinati settori), diverse, pertanto, dalle imprese beneficiarie degli aiuti indicati agli articoli precedenti 3-4, era già stato riconosciute con il DL 17/2020 c.d. Decreto Energia un credito d’imposta per le spese per la componente energetica e l’acquisto del gas naturale in riferimento al II trimestre 2022 al ricorrere di determinati requisiti. Con il Decreto Crisi Ucraina relativo al fine di ridurre ulteriormente gli aumenti dei prezzi rispettivamente del settore elettrico e del gas naturale la percentuale del credito è stata incrementata per le imprese energivore dal 20% al 25% e per quelle gasivole dal 15% al 20%.

 

BONUS SOCIALE ELETTRICITA’ E GAS – Art. 6

Per il periodo decorrente dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 è stato previsto l’innalzamento della soglia ISEE da 8.265 a 12.000 euro per l’accesso ai bonus sociali elettricità e gas.

 

RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE – Art. 8

Introdotta la possibilità per le imprese clienti finali di energia e di gas naturale aventi sede in Italia di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022. L’eventuale richiesta di tale rateizzazione deve essere richiesta direttamente al soggetto fornitore dell’energia elettrica e/o del gas naturale.

 

CREDITO IMPOSTA PER LACQUISTO DI CARBURANTI PER LESERCIZIO DELLATTIVITA AGRICOLA E DELLA PESCA Art. 18

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante relativo al primo trimestre 2022. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022.

 

RINEGOZIAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI MUTUI AGRARI – Art. 19

Al fine di garantire e sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, il decreto in analisi ha previsto la possibilità di rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari allungando il periodo di rimborso residuo fino a venticinque anni. Inoltre, tali operazioni potranno essere supportate da garanzie prestate da ISMEA.