LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Dal 1° febbraio 2021 gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla lotteria degli scontrini.
Per poter partecipare è necessario essere cittadini maggiorenni, risiedere i Italia e mostrare il proprio codice lotteria scaricabile dal Portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) al momento del pagamento.
Per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1000 €, si otterrà un biglietto virtuale (10 scontrini possono quindi far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali). Se l’importo speso è superiore a 1 euro. L’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
Successivamente all’estrazione dei biglietti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicherà tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento le vincite ai possessori dei biglietti virtuali.
Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, quelli online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria per usufruire della detrazione o deduzione fiscale.
Il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente e sono così articolate:
Estrazioni annuali | Estrazioni mensili | Estrazioni settimanali |
1 premio da € 5.000.000 per chi compra | 10 premi da € 100.000 per chi compra | 15 premi da € 25.000 per chi compra |
1 premio di € 1.000.000 per chi vende | 10 premi da € 20.000 per chi vende | 15 premi da € 5.000 per chi vende |
Ogni esercente per partecipare alla lotteria deve compiere 3 semplici passi:
- Verificare attraverso il rivenditore del registratore telematico che il software di quest’ultimo sia aggiornato;
- Consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc);
- Dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) al fine di registrare automaticamente e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. In alternativa è possibile utilizzare il tastierino del registratore.
Prima di emettere lo scontrino dunque, l’esercente – al momento della registrazione dell’operazione sul registratore telematico (in alternativa attraverso la procedura web sul portale dell’Agenzia delle Entrate per gli operatori che non hanno acquistato un registratore telematico) – deve memorizzare il codice lotteria che il cliente mostra al momento dell’acquisto cashless e rilasciare il documento commerciale. Su quest’ultimo dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in modalità elettronica.
Attenzione: nel caso in cui l’esercente si rifiutasse di acquisire il codice lotteria, al consumatore è data facoltà di segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria degli scontrini. Queste segnalazioni potranno essere utilizzate nell’ambito di analisi di rischio di evasione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.