ESONERO CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID-19 DATORI DI LAVORO AGRICOLI: COME RECUPERARE LO SGRAVIO SPETTANTE PER IL 2020
Si rende noto che – come preannunciato – l’INPS ha finalmente pubblicato la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 con la quale fornisce indicazioni per l’attuazione dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo dal 1° gennaio – 30 giugno 2020, dai datori di lavoro appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi dell’art. 222, c. 2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.
La precisazione più importante contenuta nella circolare INPS riguarda le imprese agricole che esercitano più attività. Su nostra pressante azione, infatti, l’Istituto ha espressamente riconosciuto che “alle imprese agricole identificate da diversi codici Ateco, di cui almeno uno indicato nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa”.
Pertanto, sulla base di tale precisazione, per aver diritto al beneficio è sufficiente che l’azienda interessata eserciti una delle attività indicate dai codici ATECO di cui al D.M. 15 settembre 2020 e al D.M. 10 dicembre 2020, non necessariamente in via principale.
L’INPS ha dunque recepito i nostri rilievi in merito al fatto che le imprese agricole sono sempre più caratterizzate dalla multifunzionalità e che tale circostanza, nel concreto, non consente spesso di individuare l’attività principale tra quelle contestualmente esercitate.
Tale soluzione – a cui l’INPS ha aderito – consente di risolvere anche il problema dell’agriturismo che, in quanto attività connessa, ha necessariamente un codice secondario.
Da sottolineare che qualora l’azienda svolga una delle attività identificate dai codici ATECO di cui ai citati decreti interministeriali, anche in via secondaria, avrà comunque diritto all’esonero sulla “posizione contributiva complessiva”, e non solo con riguardo ai lavoratori addetti a tale attività.
Si ricorda che nell’ambito di applicazione dell’esonero rientrano anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per gli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura.
Modalità di presentazione della domanda
Per accedere allo sgravio le imprese agricole che usufruiscono del servizio paghe presso i nostri uffici verranno contattate direttamente dall’ufficio paghe Agriservice.
Invece le imprese agricole che non si avvalgono del nostro servizio paghe dovranno presentare domanda entro il 12 maggio 2021 su specifico modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.