Cessione credito per lavori di ristrutturazione villette ed edifici unifamiliari – SAL al 30% entro il 30 settembre 2022
Sta per esaurirsi la proroga del termine entro cui i titolari di villette o edifici unifamiliari devono ultimare almeno il 30% dei lavori complessivi per garantirsi la possibilità di applicare poi il Superbonus 110 sulle spese sostenute. Il Decreto “Aiuti” 50/2022 aveva infatti fissato il traguardo alla data del 30 settembre 2022, quindi coloro che stanno eseguendo lavori di Superbonus devono rammentare questa scadenza ed eventualmente trasmetterne l’urgenza al cantiere.
Il Superbonus come sappiamo racchiude un meccanismo articolato di regole, che oltre a delimitarne l’area di applicazione soltanto ad alcune tipologie di lavori meritevoli della maxi detrazione al 110%, differenzia anche le tempistiche entro cui sarà possibile usufruirne in base alla tipologia degli edifici su cui vengono eseguiti i lavori stessi.
In linea generale, secondo le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2022, il Superbonus andrà avanti nella sua attuale misura del 110 fino al 31 dicembre 2023 per le spese effettuate su condomìni o edifici composti da due a quattro unità immobiliari per interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Nel 2024 è invece previsto, sempre secondo il cronoprogramma dell’ultima Legge di Bilancio, un abbassamento della detrazione dal 110 al 70%.
Col Decreto “Aiuti”, invece – pubblicato in Gazzetta a maggio -, il legislatore è intervenuto su un aspetto specifico del Superbonus, vale a dire il caso delle villette e degli edifici unifamiliari, cioè in buona sostanza delle singole abitazioni private (“unifamiliari” appunto) accatastate per proprio conto che non fanno parte di edifici/complessi con altre abitazioni presenti. Relativamente a questa tipologia di immobili, la Legge di Bilancio 2022 aveva infatti disposto la durata del Superbonus 110 fino al 31 dicembre 2022, ma a condizione che entro il 30 giugno 2022 fosse completato almeno il 30% dell’intervento.
Poi è arrivato il Decreto “Aiuti” spostando in avanti dal 30 giugno al 30 settembre la scadenza entro cui va completato il 30% dei lavori. Quindi, se il possessore di una villetta singola unifamiliare sta eseguendo dei lavori detraibili col Superbonus 110%, deve tener presente che alla data del 30 settembre 2022 i lavori dovranno riportare un SAL (Stato di Avanzamento Lavori) per lo meno del 30% in rapporto all’intervento complessivo, dove per “complessivo” si intende il lavoro nella sua globalità, includendo quindi anche gli eventuali interventi di contorno non detraibili di per sé col 110%. In definitiva, rispettata la condizione del SAL al 30% entro fine settembre, il Superbonus spetterà ovviamente per tutte le spese di intervento sostenute nell’arco del 2022.