Linee guida per la Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in agricoltura, che svolgono mansioni generiche e semplici prive di specifici requisiti professionali

L’obiettivo della Linea Guida è fornire elementi utili a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia
di sorveglianza sanitaria in agricoltura per le aziende che si avvalgono di lavoratori a tempo
determinato e stagionali, tenendo conto delle caratteristiche proprie di questo settore, così da
assicurare la sorveglianza sanitaria in un settore ove la manodopera ha tempi di impiego ridotti e vi
sono difficoltà interpretative del complesso quadro normativo. Le presenti linee guida costituiscono
un riferimento per l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (successivamente denominata APSS)
nelle attività di vigilanza per l’applicazione omogenea della normativa in campo di semplificazione,
rispetto anche alle modifiche introdotte dalla L. 27 del 24 aprile 2020 conversione del D.L. 18 del
2020.
L’intenzione è quella di fornire uno strumento utile anche alla parte datoriale nella corretta
comprensione dei propri doveri, avviando un percorso congiunto tra soggetti vigilanti e vigilati di
miglioramento dello standard di approccio al tema della sicurezza nel settore.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA
A seguito degli interventi normativi appena richiamati nel paragrafo precedente, si delinea sul
territorio italiano, per il settore agricolo, un quadro che prevede tre possibili risultati:

1. LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA E DEVE ESSERE EFFETTUATA NELLA
MODALITÀ ORDINARIA: è l’ipotesi in cui si ricada in entrambe le seguenti fattispecie:
a. il lavoratore è assunto alternativamente:
● a tempo indeterminato;
● a tempo determinato (non stagionale);
● a tempo determinato (stagionale) NON ADIBITO a mansioni generiche e
semplici, prive di specifici requisiti professionali;
b. a seguito di valutazione nel DVR aziendale, si manifesti una delle situazioni di rischio


2. LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA E PUÒ ESSERE EFFETTUATA NELLA
MODALITÀ SEMPLIFICATA: è l’ipotesi in cui si ricada in entrambe le seguenti fattispecie:
a. il lavoratore è assunto a tempo determinato (stagionale) ED È ADIBITO a mansioni
generiche e semplici, prive di specifici requisiti professionali;
b. a seguito di valutazione nel DVR aziendale, si manifesti una delle situazioni di rischio


3. LA SORVEGLIANZA SANITARIA È ESCLUSA: è l’ipotesi in cui, a prescindere dalla tipologia
contrattuale, a seguito di valutazione nel DVR aziendale la mansione è risultata priva di rischi
tali da comportarne l’attivazione. Rimane
sempre la possibilità per il lavoratore di richiedere la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.
41 c.1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008.