Via libera al Fondo Ripresa Trentino: 250 milioni di euro in favore di imprese e lavoratori autonomi danneggiati dagli effetti dell’epidemia

Attivazione di una linea di finanziamenti a tasso zero nell’ordine di 250 milioni di euro – il Fondo Ripresa Trentino – a favore di imprese e lavoratori autonomi trentini danneggiati dagli effetti del Coronavirus; sospensione – o rinegoziazione – dei mutui in essere, con allungamento del periodo di rimborso: sono questi i due interventi principali deliberati dalla Giunta provinciale, riunitasi in seduta straordinaria, per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza creata dal Covid-19. L’importo massimo del finanziamento nell’Ipotesi 2 (con Garanzia Cooperfidi) e 3 (Imprese più strutturate) dovrà comunque risultare non superiore al 50% del fatturato dell’esercizio 2019 (esercizio 2018 se non approvato il Bilancio 2019; ovvero dichiarazione fiscale qualora l’operatore economico non sia tenuto alla approvazione/deposito del bilancio ovvero tutte le dichiarazioni LIPE operazioni attive dell’anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole). L’importo massimo del mutuo nell’Ipotesi 2 viene incrementato fino al 50% qualora l’Operatore economico attesti la necessità di dover anticipare i trattamenti previsti dall’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

 

Con delibera provinciale n. 392 del 25 marzo 2020 la Provincia Autonoma di Trento ha definito i criteri per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della LP. n. 2/2020 a favore degli operatori economici che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19.

CHI PUÒ ACCEDERE ALLE MISURE DEL FONDO

Gli operatori economi che esercitano l’attività nel settore agricolo e:

·       che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020;

·      che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell’intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda;

·       le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

COME SI ACCEDE ALLE MISURE DEL FONDO

Gli operatori economici a partire dal prossimo 1° aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 potranno presentare domanda utilizzando apposita piattaforma online, oppure recarsi presso gli sportelli degli istituti bancari aderenti al protocollo. Il link per accedere alla procedura sarà operativo sul sito della Provincia.

COSA SIGNIFICA “IMPATTO NEGATIVO” IN CONSEGUENZA DEL COVID-19

L’impatto negativo è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

a.  riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente;

b.     riduzione di almeno il 10% dell’andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente;

c.     riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni/degli ordinativi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente;

d.     riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Nel solo caso di imprese operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.

LE MORATORIE E LA RINEGOZIAZIONE

1.      A quali contratti di mutuo leasing si applica la moratoria e la rinegoziazione? A tutti contratti in essere al 31 gennaio 2020.

2.      Possono chiedere la moratoria tutti gli Operatori economici? La moratoria è riservata agli Operatori economici che non presentavano, al 31 dicembre 2019, posizioni creditizie deteriorate; considerata l’eccezionalità della situazione, possono presentare domanda gli Operatori economici che al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

3.      Se il Contratto di mutuo è stato già rinegoziato lo scorso anno, si può procedere ad una nuova rinegoziazione in base al Protocollo? È facoltà di banche ed intermediari finanziari ammettere alle misure alla moratoria o rinegoziazione anche le operazioni finanziarie alle quali sia stata concessa la sospensione o l’allungamento nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, fatti salvi specifici obblighi di legge in tal senso.

4.      Si può chiedere, per lo stesso mutuo, sia moratoria, sia la rinegoziazione? No, le due Misure sono alternative.

5.      La moratoria comporta la sospensione della sola quota capitale? È facoltà dell’operatore economico chiedere la sospensione della sola quota capitale o dell’intera rata (capitale + interessi).

6.      Quanto tempo dura la moratoria? Ai sensi dell’art. 56 del DL n. 18/2020 la moratoria si protrae sino al 30 settembre 2020; resta ferma la possibilità di richiedere la moratoria ai sensi del Protocollo, a fronte del permanere delle difficoltà anche oltre la predetta scadenza del 30 settembre; ai sensi del Protocollo, anche richiamando l’Accordo ABI (Addendum del 6 marzo 2020), la moratoria sospende le rate per 12 mesi dalla data di richiesta.

7.      E se il mutuo è garantito da Cooperfidi? Qualora i finanziamenti risultino assistiti da garanzia Cooperfidi, quest’ultima permane valida e confermata sino alla nuova scadenza; tale variazione non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese.

8.      ln caso di emissione di un mini bond sottoscritto dal Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige posso chiedere la Moratoria? No, stante la specificità dei prodotti, ma anche la personalizzazione dei piani di rimborso, il Fondo Strategico ha aderito alla Misura Fondo Ripresa Trentino ma non alla Misura Moratoria e Rinegoziazione; è in ogni caso impegno del Fondo adottare tutte le misure percorribili in tal senso compatibilmente con le previsioni del Regolamento del Fondo.

Gli uffici competenti nelle sedi di Trento, Cles, Mezzolombardo e Rovereto rimangono a disposizione per fornire tutte le indicazioni necessarie e il supporto per l’istruttoria delle pratiche necessarie per ottenere le misure di sostegno previste.