CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO. DPCM SULLE VERIFICHE IN AMBITO LAVORATIVO E DPCM SULLE LINEE GUIDA PER LE P.A.
Trasmettiamo i l testo di due DPCM in materia di green pass che, sebbene ad oggi non risultino ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale, forniscono ulteriori elementi alla regolamentazione degli obblighi che, come noto, entreranno in vigore domani, 15 ottobre 2021.
Nel rinviare alla lettura dei due documenti, si evidenziano qui di seguito gli aspetti più rilevanti.
DPCM sulle verifiche in ambito lavorativo
Un primo DPCM interviene sulle specifiche regole della Piattaforma nazionale per il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, al fine di integrarle e adattarle rispetto ai nuovi obblighi di controllo in ambito lavorativo.
In particolare, il decreto prevede che il Ministero della salute renda disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, alcune specifiche funzionalità software allo scopo di agevolare la verifica quotidiana delle certificazioni da parte dei datori di lavoro (art. 13, c. 10)
Oltre all’app “VerificaC19” (già oggi disponibile), il DPCM contiene infatti le specifiche tecniche per l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura. In altre parole, sarà possibile integrare i sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze (es. tornelli con l’uso di badge elettronici) con la banca dati delle certificazioni verdi, in modo che il controllo del green pass sia integrato con le presenze/assenze al lavoro.
È inoltre prevista la realizzazione di una specifica funzione sul Portale istituzionale INPS – destinata solo ai datori di lavoro con più di 50 dipendenti – che dialoga direttamente con la Piattaforma nazionale per il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19.
È appena il caso di evidenziare che, oltre all’evidente ritardo nella predisposizione di tali strumenti da parte del Governo e delle amministrazioni competenti, si tratta di mezzi che verosimilmente troveranno scarsa applicazione nel settore primario, considerato che le imprese agricole raramente impiegano sistemi automatizzati di controllo per l’accesso ai luoghi di lavoro e che l’applicativo che verrà reso disponibile dall’INPS riguarda soltanto i datori di lavoro con più di 50 dipendenti.
Un’importante precisazione contenuta nel DPCM riguarda invece la possibilità di usare certificazioni equivalenti in caso di mancata disponibilità del green pass con QR code per motivi burocratici (ad es. stranieri con codice fiscale provvisorio che hanno effettuato la vaccinazione ma non riescono ad ottenere il green pass). Viene infatti chiarito che i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (art. 13, comma 12).
A tale proposito va ricordato che la prima dose della vaccinazione è idonea a generare il green pass solo dopo 15 giorni.
DPCM contenente linee guida per la P.A.
Con un apposito DPCM sono state adottate le linee guida di condotta per le pubbliche amministrazioni nell’applicazione dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde da parte dei pubblici dipendenti.
Tale provvedimento, che era stato ampiamente preannunciato, era atteso anche da tutti gli operatori del settore privato per i chiarimenti che fornisce in merito alla portata di alcune prescrizioni della norma (es. verifica a campione) che sono regolamentate alla medesima stregua sia per il settore pubblico che per quello privato.
Si segnalano in particolare le seguenti indicazioni:
- è consentita la verifica “a campione” in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio, con criterio a rotazione su tutto il personale dipendente;
- i soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code”. Tale funzione non è però al momento ancora disponibile. Pertanto, nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. A nostro avviso, sebbene non venga espressamente chiarito nel DPCM in commento, non sembra che possa essere negato l’accesso a chi, pur non avendo preventivamente inviato la documentazione al medico competente, esibisca comunque all’ingresso il certificato di esenzione;
- in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi per tali qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
Da ultimo, si segnala che il Governo ha pubblicato delle FAQ di chiarimento sulla normativa green pass in commento al seguente link: https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223